Nomina dei membri della delegazione
La nomina dei membri della delegazione italiana è disciplinata dall'articolo 27 della legge 234 del 2012. Le associazioni citate sopra propongono al governo italiano i nomi dei 24 membri del CdR e dei 24 supplenti. La ripartizione dei membri della delegazione tra rappresentanti regionali e locali è fissata in uno specifico accordo concluso nella conferenza che riunisce gli enti locali e regionali e il governo (Conferenza unificata). Per la scelta dei membri da indicare al governo, ciascuna associazione adotta un proprio metodo, basato su criteri di rappresentanza geografica e politica.
Altre informazioni utili
La delegazione italiana si assicura che tutti i suoi membri siano in grado di partecipare pienamente e attivamente alle attività del CdR. Dato che il CdR garantisce ad ogni membro l'appartenenza a due commissioni, mentre i supplenti possono sedere in commissione soltanto se dispongono di una delega, la delegazione italiana ha deciso in via informale che ciascun membro deleghi permanentemente un supplente a sedere in una delle due commissioni di cui egli fa parte, creando così di fatto dei "supplenti permanenti".
La delegazione italiana si riunisce a Bruxelles prima di ciascuna sessione plenaria.
Il coordinatore nazionale, che ha il suo ufficio a Roma, non rappresenta in realtà alcuna associazione, ma svolge un incarico professionale assegnatogli da ciascuna delle associazioni summenzionate.
Le associazioni nazionali determinano gli indirizzi politici della delegazione italiana.