Accesso ai documenti  

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Il Trattato di Amsterdam ha introdotto un nuovo articolo 255, che prevede il diritto di accesso da parte dei cittadini ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Queste tre istituzioni hanno adottato il regolamento (CE) 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e successivamente, in una dichiarazione congiunta, hanno chiesto alle altre agenzie e organi dell'Unione europea di adottare norme analoghe in tale ambito.

Nel Comitato delle regioni questa richiesta si è tradotta in una nuova politica sull'accesso ai documenti, che ha garantito la massima trasparenza al nostro lavoro. Questa trasparenza assicura indubbiamente una più ampia partecipazione pubblica al processo decisionale europeo e contribuisce a rafforzare i principi di democrazia e i diritti fondamentali definiti dall'articolo 6 del Trattato dell'UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Con il Trattato di Lisbona (2009), il diritto di accesso del pubblico ai documenti, ora sancito dall'articolo 15, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è stato formalmente esteso a tutte le istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione europea.

Sommario

​D​ecisione n. 18/2020 relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Comitato delle regioni

La decisione n. 18/2020 relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Comitato delle regioni fa esplicitamente propri i principi e le limitazioni previsti nel regolamento (CE) n. 1049/2001 e stabilisce altresì la procedura per richiedere l'accesso ai documenti del Comitato.

I documenti del Comitato menzionati nell'elenco allegato alla decisione n. 18/2020 sono direttamente accessibili al pubblico tramite un registro elettronico dei documenti. In tale registro potrebbero essere inclusi anche altri documenti.

Su richiesta, i cittadini possono chiedere di accedere a qualsiasi altro documento, nei limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001.

La domanda deve essere formulata in modo sufficientemente preciso e deve contenere in particolare gli elementi che consentono di individuare il documento o i documenti richiesti, nonché il nome e le coordinate di contatto del richiedente. Tuttavia, il richiedente non è tenuto a motivare la sua domanda (tranne in alcuni casi riguardanti l'accesso a dati personali). Il Comitato deve accusare ricevuta della domanda non appena questa viene registrata e rispondere entro quindici giorni lavorativi dalla registrazione (tale termine può essere eccezionalmente prorogato di quindici giorni lavorativi).

Se rifiuta, in tutto o in parte, l'accesso al documento richiesto, il Comitato deve indicarne i motivi. Il richiedente dispone in tal caso di quindici giorni lavorativi per presentare una domanda di conferma. A quel punto, il Comitato dispone a sua volta nuovamente di quindici giorni lavorativi (con una possibile proroga di altri quindici giorni lavorativi) per rispondere.

Se il Comitato rifiuta di concedere il pieno accesso al documento richiesto anche a seguito di una domanda di conferma, il richiedente ha la possibilità di avviare un ricorso giurisdizionale contro il Comitato e/o di presentare una denuncia al Mediatore europeo.

Qualora non si riesca a trovare un documento nel registro elettronico dei documenti, si può presentare una richiesta di accesso a tale documento tramite il link sottostante.

​Richiesta di un documento

Per richiedere l'accesso a un documento, compilare il seguente modulo e selezionare "Accesso ai documenti" ("Access to Documents").

Contatti

L'ufficio Trasparenza e acc​esso ai documenti è a disposizione per rispondere alle vostre domande e per aiutarvi nelle ricerche

Potete contattarci scrivendoci al nostro indirizzo e-mail​ oppure al nostro indirizzo postale:

​​Comitato delle regioni dell'Unione europea
Servizio Archivi (ufficio JDE 4253)
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel​


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